IL CONDOMINIO E LA PRIVACY
Aspetti giuridici e pratici
- DATO PERSONALE:
La definizione di “dato personale” nella nostra normativa è tanto ampia da includere “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.”
- DATO SENSIBILE:
Dato personale idoneo a rilevare l’origine razziale, etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
- DATO SANITARIO:
E’ una tipologia di dato sensibile, idoneo a rilevare lo stato di salute di un determinato soggetto, non solo con riferimento a presunte malattie, ma anche ad ogni informazione relativa allo stato fisico, relazionale e psichico dell’individuo;
- DATO GIUDIZIARIO:
Genus dato sensibile idoneo a rilevare l’esistenza di determinati procedimenti giudiziari (soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale) a carico di un individuo
IL TRATTAMENTO: DEFINIZIONE
QUALSIASI OPERAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE, CONSULTAZIONE, ELABORAZIONE, MODIFICA, UTILIZZO, COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, CANCELLAZIONE E LA DISTRUZIONE DEI DATI
Principi del trattamento:
- principio di necessità: ridurre al minimo l’utilizzo dei dati, evitandone l’utilizzo se le medesime necessità possono essere perseguite con l’utilizzo di dati anonimi.
- PRINCIPIO DI LICEITA’: i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi legittimi e espliciti, esatti ed aggiornati, completi e pertinenti, oltre che non eccedenti rispetto alle finalità, conservati in modo da non consentire l’identificazione dell’interessato per un tempo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
I DATI TRATTATI IN VIOLAZIONE DI TALI PRINCIPI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI POICHE’ IL TRATTAMENTO E’ ILLECITO
IL TRATTAMENTO DEI DATI NEL CONDOMINIO
quali dati si possono trattare?
- Per l’individuazione, e’ sempre necessario applicare il Principio generale di necessita’:
- L’amministratore può, quindi, raccogliere ed utilizzare le sole informazioni personali necessarie per lo svolgimento della attività di gestione ed amministrazione della parti comuni (=questo vale per i proprietari e gli usufruttuari).
- Tali dati personali possono riguardare tutta la compagine condominiale e/o ciascun partecipante.
- In generale, quindi, l’amministratore può trattare dati anagrafici ed indirizzi (necessari per le convocazioni assembleari) , numero dei componenti del nucleo familiare (necessari per stabilire i consumi), le quote millesimali (per determinare i quorum assembleari, l’attribuzione delle spese che non si basano sui consumi).
- Non possono essere trattati i DATI SENSIBILI che, in linea di massima, non sono necessari per lo svolgimento ed il compimento dell’incarico.
- Eccezioni:
- Possono essere trattati i dati che si trovano già in pubblici registri e che sono accessibili a tutti (es: mail, utenze telefoniche);
- Dati sensibili necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Caso di scuola è quello di richieste di risarcimento danni che provengano da condomini e/o dell’amministratore che deve abbattere le barriere architettoniche e deve, quindi, entrare in possesso dei dati relativi alla salute di uno o più condomini;
Dati sensibili del personale del condominio: il trattamento è consentito in ragione della necessità di trattamento da parte del datore di lavoro, con prescrizioni particolari in ordine alla raccolta
modalita’ di raccolta
I soggetti privati possono trattare i dati personali con il consenso dell’interessato, salvo le deroghe previste. Il consenso per essere valido deve essere prestato dietro idonea informativa
I soggetti economici pubblici e/o soggetti privati possono trattare i dati sensibili con il consenso dell’interessato rilasciando in forma scritta e con autorizzazione del garante, salvo le deroghe previste.
L’ eccezione nel condominio
Nel condominio i dati personali possono essere trattati senza necessità di raccolta del consenso in forza della deroga prevista. Resta inteso che deve comunque essere resa un’idonea informativa.
In definitiva, l’amministratore nella raccolta del dato:
Non deve chiedere il consenso ai condomini per il trattamento dei dati personali.
In particolare, tali dati servono a questi per eseguire un contratto, quello di mandato per la gestione delle cose comuni; trovano comunque applicazione, a seconda dei casi, anche le deroghe di cui alla lettera a (per esempio, l’amministratore è tenuto per legge a fare l’anagrafe condominiale) e la deroga di cui alla lettera g (per perseguire un interesse legittimo del titolare o di un terzo, può quindi comunicare ai condomini dati dei singoli partecipanti alla comunione);
Deve chiedere il consenso ai condomini per l’utilizzo dei dati sensibili e giudiziari ed avvalersi delle autorizzazioni del Garante